I parametri da controllare ed i limiti da verificare non hanno nulla a che fare con i parametri ed limiti utili alla classificazione di un rifiuto, potrà quindi accadere che un rifiuto sia ammissibile in una discarica per quanto riguarda il codice CER che gli compete, che risulta tra quelli ammessi nella discarica, ma non risulti invece ammissibile perché le concentrazioni rilevate nell’analisi di caratterizzazione del rifiuto sono superiori a quelle stabilite per quel tipo di discarica dal D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015.
Per adottare la procedura corretta nella caratterizzazione del rifiuto da smaltire in discarica sarà indispensabile, stabilire se trattasi o meno di un rifiuto regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, in tal caso, il produttore procederà alla caratterizzazione di base ed alla verifica di conformità all’atto del conferimento in discarica, se invece un rifiuto non è regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, ogni lotto dovrà essere caratterizzato volta per volta all’atto del suo conferimento in discarica.(6) La caratterizzazione dovrà verificare che, sia la composizione del rifiuto tal quale che le caratteristiche del suo eluato, siano conformi ai criteri previsti negli allegati alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 ed al D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015. Nel caso di un rifiuto regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo il produttore, all’atto del conferimento dei rifiuti, presenterà la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti rispettivamente per le discariche di rifiuti non pericolosi sottocategorie B1a, B1b, B2, B2’ e B3 dell’allegato B e per quelle per rifiuti pericolosi sottocategorie C e DHAZ previste dalla Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 e verificando mediante analisi chimica la conformità del rifiuto a quanto in precedenza accertato in sede di caratterizzazione di base (omologa).
Nel caso di un rifiuto non regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, che quindi non faccia parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato, sarà necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto, tenendo conto dei prescritti requisiti fondamentali, poiché i rifiuti in questo caso possono presentare proprietà estremamente variabili di cui occorre tenere conto volta per volta nell’effettuare la caratterizzazione. Tra i rifiuti non generati regolarmente, rientrano pienamente quelli provenienti dagli impianti di trattamento di rifiuti, infatti sulla base di quanto previsto nell’ultimo capoverso della lett. a) e nella lett. b) del punto 3 dell’allegato1 al D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015, sono compresi tra i rifiuti non generati regolarmente i rifiuti provenienti da impianti che raggruppano o mescolano i rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta che possono presentare proprietà estremamente variabili. In questo caso non sarà necessaria alcuna verifica di conformità, infatti il produttore, per ogni carico inviato in discarica, tenendo conto delle eventuali deroghe previste per lo specifico impianto, procederà mediante analisi chimica a verificare le caratteristiche del rifiuto conferito; le medesime verifiche dovranno essere svolte all’atto del conferimento in discarica dal gestore della stessa.
Una ulteriore caratterizzazione necessaria ai fini dello smaltimento in discarica sarà la verifica della idoneità dei trattamenti effettuati preventivamente sui rifiuti da abbancare in discarica, anche tale caratterizzazione è indipendente dalla classificazione dei rifiuti. Particolarmente per i rifiuti biodegradabili sottoposti a pretrattamento biologico (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico) si dovrà verificare che essi presentano un certo grado di stabilità biologica misurata attraverso la determinazione di specifici parametri di riferimento, quali l’indice di respirazione dinamico (IRD), DOC, PCI che dimostrino che il trattamento operato sia tale da garantire delle caratteristiche del rifiuto idonee per lo smaltimento in discarica.
Comunque, i risultati utilizzati per la classificazione giuridica del rifiuto come quelli utilizzati per la caratterizzazione ai fini dello smaltimento all’atto del conferimento in discarica dovranno essere verificati dal gestore della discarica. Potrà avvenire che un rifiuto risulti ammissibile nella discarica per quanto riguarda il CER, ma potrà avvenire anche il contrario e quindi il rifiuto risulti ammissibile per le sue caratteristiche ma non per il suo codice CER.