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i fini di determinare se un rifiuto è idoneo ad essere recuperato in regime di procedure semplificate si dovrà verificare se possiede le caratteristiche previste dal D.M. 5.2.1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 dove sono individuate le categorie di rifiuti che possono essere recuperati utilizzando le procedure semplificate previste dagli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06.
Tali recuperi possono essere distinti in:
- recupero di materia: l’impiego di tali rifiuti per queste finalità, è vincolato alla verifica delle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti presenti nell’eluato ottenuto sottoponendo il rifiuto ad uno specifico test di cessione (allegato 3 del D.M. 5.2.1998).
- recupero di energia: i rifiuti di cui è previsto il recupero come combustibile o per produrre energia sono individuati oltre che sotto l’aspetto merceologico in base al loro potere calorifico anche in base alla concentrazione delle sostanze inquinanti in essi presenti.
- recupero ambientale: per i rifiuti destinati al recupero ambientale sono previste sia le specifiche merceologiche che le caratteristiche chimiche che devono essere possedute.
Per ciascuno di queste categorie di rifiuto i decreti stabiliscono specifici vincoli e caratteristiche che devono essere possedute e verificate. Nel caso di recupero in procedura ordinaria, cioè autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, le verifiche e le caratterizzazioni da effettuare saranno differenti e funzione dei tipo di recupero autorizzato e dei rifiuti ammessi al recupero.
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